Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC, contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2018, sono entrate in vigore a partire dal 22 marzo 2018.
Di seguito le principali novità introdotte dalle NTC 2018:
- modificati e meglio esplicitati i requisiti delle opere strutturali ed eliminate le verifiche alle tensioni ammissibili
- modificati e meglio specificati i sovraccarichi per le diverse categorie d’uso
- modificata la valutazione dell’azione del vento, della neve e della temperatura
- specifiche più dettagliate per la valutazione dell’azione eccezionale “incendio”
- per le costruzioni di cls, specifiche più dettagliate per l’analisi lineare, la ridistribuzione dei momenti e la valutazione del limite x/d
- per le costruzioni di acciaio, modificata la classificazione delle sezioni di acciaio
- per le costruzioni composte di acciaio – cls, integrata la procedura di verifica delle colonne
- per le costruzioni di legno, integrate le specifiche per la valutazione della resistenza di progetto
- per le costruzioni di muratura, introdotte limitazioni geometriche agli elementi artificiali in muratura e la tipologia “muratura confinata”
- per la progettazione per azioni sismiche, modificati i criteri generali di progettazione, integrati i metodi di analisi e i criteri di verifica e modificate/integrate le disposizioni per le varie tipologie di costruzioni
- per i materiali e i prodotti da costruzione, introdotte definizioni e specifiche più dettagliate anche in relazione al Regolamento UE n. 305/2011
In attesa della circolare esplicativa con le istruzioni, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha emanato una circolare di chiarimento riguardante l’applicazione del Decreto, le procedure autorizzative e di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale, in relazione ai prodotti e materiali da costruzione. Le principali indicazioni contenute nella circolare riguardano:
- l’aggiornamento della qualificazione per i fabbricanti di prodotti di acciaio destinati all'impiego per il calcestruzzo armato precompresso
- per gli altri sistemi di produzione (elementi prefabbricati prodotti in serie dichiarata e in serie controllata coperti da attestato di qualificazione, elementi strutturali e sistemi costruttivi di legno massiccio, legno lamellare e pannelli a base di legno) le autorizzazioni finora rilasciate restano valide
- per i laboratori notificati che eseguono prove sui materiali e prodotti da costruzione, prove geotecniche sui terreni, sulle rocce e in situ, rimangono validi fino alla prevista scadenza i decreti autorizzativi finora rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale
- per gli Organismi di certificazione del controllo di produzione negli stabilimenti di produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, non essendo modificati i criteri posti alla base delle autorizzazioni, rimangono validi fino alla prevista scadenza i decreti autorizzativi finora rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale ai sensi del DM 14_01_2008.

